Riportiamo qui di seguito i principali riferimenti normativi
riguardanti le medicine
non convenzionali con particolare riguardo all'agopuntura e alla medicina
omeopatica.
Sentenza di Cassazione n. 500/82: si rimarca come l'agopuntura sia un atto medico.
Sentenza di Cassazione VI Sez. 12/2/99:si evidenzia come il prescrittore di prodotti omeopatici deve essere Medico (vedi Corriere Medico del 28.09.2000 pag. 17).
Art. 348 CP evidenzia le responsabilità civili e penali in caso di abuso di professione medica da parte di persone non abilitate.
Parlamento europeo: tramite la risoluzione sullo statuto delle Mnc n. 1206 del 29/5/97 invita gli Stati membri a disciplinare lo status delle Mnc da inserirsi negli Ssn.
Legge n. 229 del 9/6/99 (Riforma Bindi): per la prima volta è esplicitata la responsabilità da parte dei Fondi Integrativi dello ssn delle prestazioni di Mnc.
Per i medici è inoltre opportuno prendere in considerazione anche il nuovo Codice deontologico dell' art. 13:
- Art. 13: "La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso."
Da: "La Professione"
gennaio 2001
COMMISSIONE SANITA' DELLA CAMERA SULLE MEDICINE NON CONVENZIONALI
Modificato il testo della proposta di legge con il riconoscimento esclusivo ai medici di poterle esercitare.
Agopuntura, fitoterapia, omeopatia, medicina antropofisica, omotossicologica, farmacologia cinese e Ayurveda. Sono queste le sette terapie non convenzionali disciplinate dall'articolato che la Commissione affari sociali della Camera ha assunto, il 13 giugno scorso, come testo base per il prosieguo della discussione. L'articolato proposto dal relatore, il Verde Paolo Galletti, si presenta più snello rispetto a quello già presentato alcuni mesi fa e tornato in comitato ristretto per il gran numero di emendamenti allora presentati.
Anche il titolo è stato ritoccato precisando che la disciplina dettata si riferisce alle terapie non convenzionali esercitate da medici. Sono quindi stati esclusi naturopati, chiropratici ed osteopati precedentemente inclusi nel testo: una scelta dolorosa, ha sottolineato Galletti, ma necessaria per tentare di proseguire l'iter del provvedimento. Lo stesso GAlletti ha annunciato l'intenzione di raccogliere i consensi necessari per chiedere la prosecuzione dell'esame del testo in sede di redigente in Commissione.
Oltre a riconoscere formalmente e a descrivere le sette terapie non convenzionali, il testo prevede anche l'istituzione di altrettanti registri presso gli ordini dei medici ai quali potranno iscriversi i sanitari in possesso di diplomi nelle diverse discipline rilasciati da università o istituti privati riconosciuti.
In una prima fase transitoria dei sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'iscrizione potrà essere effettuata dietro richiesta degli interessati accompagnata dalla presentazione del proprio curriculum che sarà valutato da un'apposita commissione; qualora il curriculum non sia ritenuto sufficiente, il medico potrà integrarlo frequentando appositi corsi universitari. L'articolato prevede inoltre la creazione di un apposito Prontuario dei farmaci non convenzionali e l'istituzione di tre commissioni specifiche per la ricerca, la formazione ed i farmaci. Infine, le Regioni potranno promuovere l'istituzione, nell'ambito delle ASL, di servizi veterinari omeopatici e i veterinari saranno autorizzati, in attuazione del regolamento 1084/1999 della Comunità europea, alla prescrizione dei prodotti medicinali ad uso animale inseriti nel relativo Prontuario farmaceutico.
Da: "Bollettino O.M.C.e O. Roma"
giugno 2000
CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGI E RELAZIONI